BENTORNATO AGENTE FIFA

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30.11.2017                               40.55                                   2960                           373                      1

Sto dando i numeri?  Vi sto suggerendo una giocata al lotto? In effetti, sono numeri che potrebbero anche tranquillamente essere giocati, ma sono soprattutto date e numeri del tutto imprevisti e inaspettati, seppur auspicati, da me e da (pochi) altri da quel nefasto 01.04.2015 i cui effetti negativi e la frustrazione del tempo , la delusione provata da me e dai quei (pochi) altri , ho raccontato nell’articolo del 28.03.2015  “Agente FIFA addio” .

Il 30.11.2017 nell’ambito della discussione alla legge di bilancio 2018 , in uno degli  ultimi atti del parlamento, prima che venisse sciolto in attesa delle nuove elezioni,   è stato accolto l’emendamento no. 40.55 al DDL  2960 sulla disciplina dell’Agente sportivo.

Il  comma 373 dell’articolo n. 1  della legge approvato il 23 dicembre ed in vigore dal 1 gennaio 2018 recita così:

373. E’ istituito presso il CONI, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un’imposta di bollo annuale di 250 euro, il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o piu’ soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica. Puo’ iscriversi al suddetto registro il cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne per delitti non colposi nell’ultimo quinquennio, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, che abbia superato una prova abilitativa diretta ad accertarne l’idoneita’. E’ fatta salva la validita’ dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015(come il mio!). Agli sportivi professionisti e alle societa’ affiliate a una federazione sportiva professionistica e’ vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullita’ dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CONI, sono definiti le modalita’ di svolgimento delle prove abilitative, la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici, le modalita’ di tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro, nonche’ i parametri per la determinazione dei compensi. Il CONI, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i casi di incompatibilita’, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo.

Giustizia è stata fatta , è veramente il caso di dirlo, è inutile qui stare di nuovo a rimarcare , i sacrifici fatti , i mesi di studio e la notevole difficoltà per superare l’esame di abilitazione , l’altissima percentuale di bocciati, sarei ripetitivo rispetto all’articolo scritto tre anni orsono e da tutti consultabile, quello che mi preme per sottolineare  è che e’ stata ridata dignità ad una professione che comporta una serie di conoscenze specifiche in ambito soprattutto giuridico, verso la quale non tutti sono ,evidentemente, portati, da qui la scrematura dell’esame : non è sufficiente essere esperti ed appassionati di calcio, tutti lo siamo in Italia.

Con questa normativa che dovrà essere attuata entro il 1 marzo , si tornerà’ a parlare di professionalità nell’ambito delle intermediazioni sportive e tornerà’ ad essere valorizzato il concetto del MERITO, per accedere ad una professione oggettivamente molto affascinante, per buona pace dei tantissimi  che in questi 3 anni si erano illusi di poter essere protagonisti in questo mondo senza sforzi, senza fatica e senza merito.

Nota: nel testo si parla di agenti ” sportivi” e di registro tenuto presso il C.O.N.I. , quindi è probabile che l’attività’ potrà’ essere estesa ad atleti e a società di altre discipline sportive, lo sapremo quando verranno emanate le norme attuative (come ricordato in precedenza entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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